Art. 3.
(Aggravanti).

      1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 2 è raddoppiata:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di crudeltà;

          b) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi o il tutore;

          c) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza o di custodia;

          d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.